UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI PADOVA Dipartimento
di Studi Internazionali Corso
di perfezionamento in "Diritto, Economia e Politica dell'
Unione Europea" IL MARCHIO COMUNITARIO E L' ESAURIMENTO INTERNAZIONALE
DEL DIRITTO DEL MARCHIO - IL CASO SILHOUETTE Relatore: Ch.mo Prof.
Leita Francisco Zaupa
Riccardo Anno Accademico 1999-2000
Capitolo
1 1.2
I principi guida del marchio comunitario Capitolo
2 2.1
I fatti
1.1
CONCETTI GENERALI
indice Il
Regolamento sul Marchio Comunitario[1],
logico sviluppo del mercato comune, é uno strumento normativo tramite
il quale é possibile acquisire un titolo unitario di tutela dei marchi
d'impresa, con effetti in tutti i Paesi della Comunita', superando i
limiti e le differenze delle leggi nazionali e quindi i limiti
territoriali che molto spesso impediscono l'uso dello stesso marchio in
tutti i Paesi membri della Comunità'. Il
sistema di registrazione dei marchi derivante dal Regolamento sul
Marchio Comunitario coesite con i sistemi nazionali di registrazione dei
marchi ed anche con il sistema dei marchi internazionali. Oggetto
specifico del diritto è la garanzia per il titolare di un diritto
esclusivo di servirsi del marchio per la prima immissione di un prodotto
sul mercato, in modo tale da essere tutelato nei confronti di eventuali
concorrenti che, con uso abusivo del marchio, potrebbero sfruttare la
posizione dell'impresa e la
reputazione del marchio stesso. La
Corte di Giustizia inoltre si è pronunciata più volte sulla funzione
del marchio, individuandola nella "garanzia per il consumatore o
l'utilizzatore finale, dell'identità di origine del prodotto
contrassegnato, che gli consente di distinguere, senza possibilità di
confusione, questo prodotto da quelli aventi diversa origine: al fine di
potenziare la garanzia verso il consumatore, occorre che tutti i
prodotti siano fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa cui
possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità"[2]. La
durata della registrazione del marchio è di 10 anni, decorrenti dalla
data di deposito della domanda ed è rinnovabile per periodi di 10 anni. Il
marchio comunitario deve essere registrato presso l'Ufficio per
l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) ad Alicante (Spagna) e
conferisce al titolare un diritto di esclusiva sostanzialmente
equivalente (ma con estensione a tutto il territorio della Comunità) a
quello offerto dalla registrazione di un marchio italiano. La posizione
del titolare si esprime, infatti, in termini negativi come diritto a
vietare ai terzi determinati comportamenti. 1.2
I
PRINCIPI GUIDA DEL MARCHIO COMUNITARIO
indice Il
marchio comunitario è delineato fondamentalmente da tre principi guida: 1.
il principio di autonomia,
con il quale si indica che il marchio comunitario viene disciplinato
esclusivamente dal regolamento CE del 20 dicembre 1993, n° 40/94,
mentre le norme nazionali in materia di marchi si applicano solo in
quanto richiamate dallo stesso regolamento; 2.
il principio di unitarietà,
in base al quale il marchio comunitario attribuisce al titolare
un'esclusiva la cui efficacia è unica per l'intero territorio
comunitario; 3.
il principio dell'esaurimento del
diritto, in base al quale il titolare di un diritto di proprietà
intellettuale non può opporsi all'importazione ed alla
commercializzazione di prodotti che sono stati messi in commercio nello
Stato di esportazione da lui stesso o da persona a lui legata da vincoli
di dipendenza giuridica od economica. Questo significa che se non vi è
il consenso del titolare originario, ovvero se il prodotto è messo in
commercio da persona non legata a questi da alcuna dipendenza, ciascun
titolare può opporsi all'importazione del prodotto di marchio uguale o
confondibile. Uno
dei problemi più importanti riguardo l'esaurimento del marchio è
quello legato all'estensione territoriale di questo. E un aiuto per la
sua risoluzione ce la offre la Corte di Giustizia delle Comunità
Europee pronunciandosi sul caso Silhouette. 2
IL CASO SILHOUETTE[3]
indice Prima
di commentare questa sentenza fondamentale per la comprensione
dell'esaurimento comunitario ed internazionale del marchio, vorrei
citare l'articolo 7 della Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre
1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di marchi d'impresa, come modificata dall'accordo
sullo Spazio economico europeo (SEE[4])
del 2 maggio 1994. L'art.
7 della direttiva recita: "
Il diritto conferito dal marchio
di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del
marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità (modificato
dopo l'accordo SEE con "sul
territorio di una parte contraente") con detto marchio dal titolare
stesso o con il suo consenso.
Il paragrafo 1 non si applica quando
sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore
commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei
prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in
commercio". Inoltre
ricordo che l'art. 7 della direttiva è stato recepito nel diritto
austriaco dall'art. 10a della Markenschutzgesetz (legge sulla protezione
dei marchi) che cito al n. 1: "Il diritto conferito dal marchio non
consente al suo titolare di vietare l'uso di quest'ultimo da parte di un
terzo per prodotti che siano stati messi in commercio, nello Spazio
economico europeo, con detto marchio dal titolare stesso o con il suo
consenso".
2.1
I FATTI
indice La
Silhouette è un'azienda austriaca che produce occhiali appartenenti
alle fasce più elevate di prezzo. Vende montature a livello planetario
con il marchio
Silhouette
registrato in Austria e nella maggior parte dei Paesi mondiali; è
inoltre solita vendere fuori dai suoi confini nazionali, utilizzando
società controllate o distributori. La
Hartlauer vende occhiali in Austria, fondando però il suo successo non
sul "nome" o la qualità del prodotto (come la Silhouette) ma
sui prezzi estremamente competitivi. La
Silhouette nell'ottobre del 1995 ha venduto alla società bulgara Union
Trading 21.000 montature di occhiali "non più alla moda",
incaricando il proprio rappresentante di dare istruzione ai clienti di
non esportare i prodotti fuori dalla Bulgaria e dagli Stati dell'ex
Unione Sovietica (questo fatto però non è mai stato provato). Nel
novembre del 1995 la Silhouette ha consegnato alla Union Trading le
montature che sono state a loro volta comprate dalla Hartlauer, la quale
ha subito avviato una campagna pubblicitaria sulla stampa annunciando la
messa in vendita di tali prodotti in Austria. A
questo punto la Silhouette instaurò un procedimento sommario dinanzi al
Landesgericht (tribunale di prima istanza) di Steyr, fondando le proprie
pretese sull' art. 10 della legge sulla protezione dei marchi: dal
momento che l'importazione avveniva da uno Stato non compreso nel
territorio del SEE, volle vietare alla Hartlauer di vendere in Austria
gli occhiali con il suo marchio. Si basò sul fatto che non aveva
esaurito i propri diritti di marchio, in quanto la direttiva prevede che
l'esaurimento di detti diritti abbia luogo solo nel caso in cui i
prodotti siano stati posti in commercio sul territorio del SEE dal
titolare del marchio o con il suo consenso. La
Hartlauer ribattè che la Silhouette aveva venduto le montature senza
porre come condizione l'esclusione di reimportazione nella Comunità.
Inoltre osservò che la legge sulla protezione dei marchi non accorda il
diritto ad un'azione inibitoria. L'azione
della Silhouette venne respinta sia dal Landesgericht sia, in appello,
dall'Oberlandesgericht (tribunale di seconda istanza) di Linz. La Silhouette presentò quindi un ricorso per "Revision" all'Oberster Gerichtshof, la quale sospese il procedimento e sottopose due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
2.2
LA PRIMA QUESTIONE
indice L'Oberster
Gerichtshof, con la prima questione, chiese sostanzialmente se l'art. 7,
n. 1 della direttiva fosse contrario o meno alle norme nazionali che
prevedono l'esaurimento del diritto conferito da un marchio per prodotti
messi in commercio con detto marchio al di fuori del SEE dal titolare o
con il suo consenso. L'art.
7 precisa che l'esaurimento si ha quando i prodotti sono stati immessi
sul mercato dal titolare o con il suo consenso all'interno dell'Unione
Europea (o del SEE, dopo l'entrata in vigore del relativo accordo). La
Hartlauer, da parte sua, sostenne, invece, che la direttiva lascia agli
Stati membri la facoltà di prevedere nel proprio diritto nazionale un
esaurimento non solo relativamente a prodotti posti in commercio nel SEE,
ma anche per quelli posti in commercio in Paesi terzi. Questo
però, fa notare la Corte di Giustizia, osta con l'unica interpretazione
atta a realizzare pienamente la finalità della direttiva, che è quella
di salvaguardare la libera circolazione delle merci e la libera
prestazione dei servizi; e questo accadrebbe se si creasse una "situazione in cui alcuni Stati membri potessero stabilire
l'esaurimento internazionale, mentre altri prevedessero soltanto
l'esaurimento comunitario[5]". A
questo proposito, la Corte dichiarò che l’esaurimento del diritto
deve limitarsi solo all’Area Economica Europea (i paesi dell’UE più
l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera) ai sensi
dell’Art. 7, n. 1 della Direttiva, respingendo quindi il cosiddetto
esaurimento internazionale. 2.3
LA SECONDA QUESTIONE
indice Con
la seconda questione, l' Oberster Gerichtshof chiese se, in base
all'art. 7, n. 1 della direttiva, un terzo possa essere inibito dal
titolare di un marchio per prodotti che sono stati messi in commercio al
di fuori del SEE con detto marchio dal titolare stesso o col suo
consenso. La
Corte di Giustizia, in questo caso, affermò che tale norma da sola non
consente di ottenere un provvedimento inibitorio a fronte di colui che
si avvalga del cosiddetto esaurimento del diritto del marchio fuori dal
territorio comunitario. Né tale effetto può discendere dalla direttiva
n. 89/104/CEE, considerando che il diritto comunitario non riconosce
l'efficacia diretta orizzontale di una direttiva. Ne
consegue che in mancanza di un provvedimento nazionale (in questo caso
austriaco) che vieti o punisca la condotta di chi viola o ponga in
essere un comportamento contrario al principio dell'esaurimento del
diritto di marchio in ambito comunitario, ad esempio avvalendosi
dell'esaurimento internazionale, nessuna tutela può essere predisposta
allo scopo. CONCLUSIONI
indice Posso
quindi concludere che da un lato il diritto comunitario disciplina solo
l'esaurimento del diritto di marchio all'interno del territorio della
Comunità e non consente agli Stati membri di prevedere anche
l'esaurimento internazionale. Dall'altro lato, lo stesso diritto
comunitario sembra acconsentire all'esaurimento internazionale, in
quanto non prevede alcuno strumento a tutela del titolare del marchio
qualora lo stesso marchio sia stato immesso in commercio al di fuori del
territorio See e il terzo se ne avvantaggi per sfruttarlo sul territorio
comunitario. In
effetti, il fondamento di questa seconda proposizione è da trovarsi
nella sentenza, nella quale è detto che i requisiti per cui uno Stato
membro può emettere un ordine restrittivo per la violazione di diritti
di marchio derivano dall’art. 5[6], e non dall’art. 7, n.1
della direttiva. E' evidente, quindi, che questa seconda affermazione,
apparentemente negativa, sia solo una puntualizzazione in relazione
all’applicabilità dell’art. 7, n.1, e non implica una limitazione
del diritto a rivalersi contro l’importazione parallela non
autorizzata. Questa
decisione, che è stata in seguito confermata da altre sentenze della
Corte di Giustizia (come quella nel caso Sebago), ha causato non poche
polemiche soprattutto nel Regno Unito, in Svezia e in altri paesi del
nord Europa. Da più parti, infatti, si stanno esercitando pressioni
sulle istituzioni europee perché introducano l’esaurimento
internazionale del diritto di marchio. A
tal proposito, vorrei concludere con la Comunicazione che, in data 3
settembre 1999, l’Associazione Europea Marchi (ECTA) ha inviato al
direttore del DG XV dell’Unione Europea sull’esaurimento dei diritti
di marchio, che a mio parere sintetizza magnificamente ciò che si
dovrebbe auspicare, nel breve e medio periodo, in tema di esaurimento
internazionale del marchio. Essa
sottolinea i seguenti punti: ·
In seguito alla sentenza Silhouette, appare evidente che la questione
dell’introduzione dell’esaurimento internazionale non è di
carattere giuridico, ma richiede una decisione politica a livello del
Consiglio delle Comunità Europee, dato che comporterebbe la modifica
della normativa esistente. ·
L’esaurimento internazionale e il conseguente aumento delle
importazioni parallele dal punto di vista dei consumatori risulterebbe
in vantaggi a breve termine (riduzione di prezzi) ma anche in svantaggi
a lungo termine (i consumatori sarebbero facilmente ingannati
sull’origine dei prodotti e ci sarebbero maggiori difficoltà nel
combattere la contraffazione). ·
I titolari di marchio e i distributori autorizzati vedrebbero diminuire
i profitti, con un riflesso negativo sugli investimenti nella ricerca e
nello sviluppo di nuovi prodotti. Gli unici a trarre un vantaggio
economico dall’esaurimento internazionale sarebbero gli
"importatori paralleli", che rappresentano un segmento minimo
dell’economia. La
conclusione dell’ECTA è che "finché non esisterà un vero
mercato unico a livello globale, l’introduzione dell’esaurimento
internazionale del diritto di marchio non appare né necessaria, né
auspicabile".
BIBLIOGRAFIA indice Ballarino
T., 1997, Lineamenti di Diritto
Comunitario e dell'Unione Buonocore
V., 1997, Manuale di diritto
commerciale, G. Giappichelli
Editore, Torino. Case Law, Common market law review,
vol. 36, n. 4, August 1999, p.
807 - 830. Esaurimento dei diritti
esclusivi sul marchio in sede comunitaria ed in sede Galgano
F., 1995, Diritto commerciale -
L'imprenditore, Zanichelli, Sandri
S., 1999, La nuova disciplina
della proprietà industriale dopo i Sena
G., 1998, Il nuovo diritto dei
marchi - Marchio nazionale e marchio Urlesberger
F.C., Common market law review, vol. 36, n. 6, October 1999, p.
1195 - 1228. [1] Regolamento CE del 20 dicembre 1993 n. 40/94. [2] Vedi sentenza CGCE, Hag II, del 17 ottobre 1990, in causa C-10/89. [3] Silhouette International Schmied GMBH & Co KG contro Hartlauer Handelsgesellschaft MBH. Sentenza del 16 luglio 1998. [4] Il SEE è composto dai Paesi dell'U.E., dall'Islanda, dal Liechtenstein, dalla Norvegia e dalla Svizzera. [5] Punto 27 della motivazione. [6] L'art. 5, n.1 della direttiva dispone che il diritto esclusivo del marchio registrato conferisce la facoltà di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di usare nel commercio, in particolare, un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato.
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